giovedì 23 luglio 2015

Legge 180 e TSO, gli articoli

I primi sei articoli della legge 180 riguardano il TSO, essi sono:

Art. 1
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono
essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto
della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni
pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi
ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco,
nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti
delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2,
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione
del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un
comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo
ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al
consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli
di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al
primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione
del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne
dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale
è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca
o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5
Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto
informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo
non è soggetta a registrazione.
Art. 6
Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che
comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e
istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi
psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti
territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto
è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali
obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto
superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute
mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi
e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di
ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti
sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al
precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

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