I primi sei articoli della legge 180 riguardano il TSO, essi sono:
Art. 1
Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui
alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato
possono
essere disposti
dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel
rispetto
della dignità
della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione,
compreso per
quanto possibile
il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o
istituzioni
pubbliche sono
attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle
strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del
trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare
con chi
ritenga
opportuno.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è
obbligato.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del
sindaco,
nella sua
qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2
Accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui
al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti
delle persone
affette da malattie mentali.
Nei casi di cui
al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può
prevedere che le
cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non
vengano
accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare
tempestive ed
idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento
che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve
essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1
da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato
in
relazione a
quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3
Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza
ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento
di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di
cui
all'ultimo comma
dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2,
deve
essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice
tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli
eventuali
accertamenti,
provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento
e
ne dà
comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione
del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il
provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal
sindaco di un
comune diverso
da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di
questo
ultimo comune.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei
confronti di
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
dell'interno e al
consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui
il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno,
ed in quelli
di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui
all'articolo 6 è
tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il
ricovero, il
quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui
al
primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del
trattamento
stesso.
Il sanitario di
cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione
del ricoverato
che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono
l'obbligo
del trattamento
sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a
proseguire il
trattamento
stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne
dà notizia al
giudice tutelare.
Qualora ne
sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che
possono
occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione
delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo
determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non
sussistano gli
estremi di un
delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4
Revoca e
modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può
rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il
quale
è stato disposto
o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta
di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti
di revoca
o di modifica
sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Art. 5
Tutela
giurisdizionale.
Chi è sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre al
tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare.
Entro il termine
di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,
il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento
che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo
davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di
difensore e
farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il
ricorso può
essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente
del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce
al ricorso
che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente
del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario
obbligatorio e
sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche
prima
che sia tenuta
l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta
di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver
assunto
informazioni e
raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i
successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del
processo
non è soggetta a
registrazione.
Art. 6
Modalità
relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza
ospedaliera per
malattia mentale.
Gli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma
dai servizi e
presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie
mentali che
comportino la
necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e
istituzioni
pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei
servizi
psichiatrici di
cui ai successivi commi.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti
territoriali
previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della
Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro
sessanta giorni
dall'entrata in
vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi
psichiatrici di
diagnosi e cura.
I servizi di cui
al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo
quanto
è previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi
speciali
obbligatori
negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti
letto
superiore a 15 -
al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della
salute
mentale sono
organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri
servizi
e presìdi
psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di
ricovero e cura,
in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati
trattamenti
sanitari
obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione
alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni
di cui al
precedente comma
convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.