La legge 180,
“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, del 13 maggio
1978, meglio conosciuta come legge Basaglia impone la chiusura dei manicomi e
regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi
d’igiene mentale pubblici. Questa, in seguito, confluisce nella legge 833/78
del 23 dicembre 1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.
La legge 180
costa di 11 articoli:
Art. 1
Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui
alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato
possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti
civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile
il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o
istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali
e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
Nel corso del
trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare
con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del
sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata
di un medico.
Art. 2
Accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui
al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti
delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui
al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera
solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici,
se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le
condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee
misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento
che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura
sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente
comma.
Art. 3
Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento
di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di
cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal
ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice
tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di
mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il
provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al
consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui
il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno,
ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui
al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di
cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà
notizia al giudice tutelare.
Qualora ne
sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione
delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente
articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di
omissione di atti di ufficio.
Art. 4
Revoca e modifica
del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può
rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il
quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta
di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti
di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.
Art. 5
Tutela
giurisdizionale.
Chi è sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine
di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata
convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo
davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di
difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente
del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce
al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al
pubblico ministero.
Il presidente
del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il
trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta
di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver
assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
I ricorsi ed i
successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del
processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6
Modalità
relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie
mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico
dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto
disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai
successivi commi.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti
territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli
ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura.
I servizi di cui
al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo
quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non
devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di
garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale
sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli
altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di
ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere
attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione
alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni
di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7
Trasferimento
alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative
concernenti l’assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già
esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza,
alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza
ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio
1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n.
386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme
fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza
della spesa.
A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei
confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti
degli altri ospedali.
Sino alla data
di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1°
gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione
riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano
l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con
le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento
degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono
comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.
E' in ogni caso
vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali
psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti
pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano
i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi
psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6,
è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi
psichiatrici pubblici extra ospedalieri.
I rapporti tra
le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono
regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle
province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Lo schema tipo
di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e
funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le
province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del
personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza
dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per
la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti
normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici
pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8
Infermi già
ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui
alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali
psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile
della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi
comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il
proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura
di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il
primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui
al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco
dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e
ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti
di cui all'articolo 3.
L'omissione
delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di
un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di
quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici
possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro
che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di
degenza ospedaliera.
Art. 9
Attribuzioni del
personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni
in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti
degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli
articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1969, n. 128.
Art. 10
Modifiche al
codice penale.
Nella rubrica
del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale
sono soppresse le parole: "di alienati di mente".
Nella rubrica
dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi
di mente o".
Nello stesso
articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11
Norme finali.
Sono abrogati
gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente
"Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive
modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717
del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle
leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
Le disposizioni
contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva
del servizio sanitario nazionale.
Alla prossima
Rosaria Uglietti