domenica 8 novembre 2015

Pilates una disciplina completa ...


Il Pilates deve il proprio nome al suo fondatore, l’infermiere tedesco  Joseph Pilates. Esso si basa su alcuni principi fondamentali qui sotto elencati

  1. Controllo del movimento, della postura e delle singole parti del corpo
  2.  Stabilizzazione del baricentro con particolare attenzione alle regioni addominali, lombare e dorsale
  3. Fluidità del movimento
  4. Precisione mirata al controllo del tono muscolare
  5. Respirazione strettamente connessa ai singoli movimenti
Nello specifico il pilates è costituito da alcune posizioni e movimenti i quali devono seguire un ordine preciso, l’obiettivo di questi è il lavoro alternato e combinato di tutte le fasce muscolari. Tali esercizi in genere si compiono senza l’ausilio di alcun attrezzo, tuttavia, alcuni docenti utilizzano alcuni accessori. Essi sono:
  1. La palla
  2. L'elastico
  3. Il tubo di spugna

Come si evince dalla descrizione di questa disciplina, essa è laboriosa e implica molta concentrazione, tuttavia, i benefici che si ricavano sono tali che ne vale la pena. Buon allenamento a tutti ... Alla prossima ... 

sabato 8 agosto 2015

Sintomi e cause della fibromialgia

Cosa è la fibromialgia?
E’ una malattia reumatica che colpisce i muscoli causando un aumento di tensione muscolare, tale tensione causa un forte dolore che tende a concentrarsi in alcune zone del corpo quali collo, spalle, schiena, gambe.
Ciò implica una costante sensazione di stanchezza dovuta alla tensione muscolare, è come se i muscoli fossero in perenne movimento, determinando dolori diffusi e impedendo un adeguato riposo notturno.
Cosa determina la fibromialgia?
Sembra che la fibromialgia sia dovuta ad una alterazione dei neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale,  ciò determina iperalgesia( percezione di dolore molto intenso in risposta a stimoli dolorosi lievi) e allodinia (percezione di dolore in risposta a stimoli che normalmente non sono dolorosi).
 Tipico della fibromialgia è l’influenza di fattori esterni che sono in grado di provocarne un peggioramento, primi fra tutti i fattori climatici, in seguito i fattori ormonali e stressanti. Questa multi fattorialità è la causa principale nel ritardo della diagnosi fibromialgica. Le conseguenze di questi fattori sono i frequenti risvegli notturni e sonno non ristoratore.  Altri fattori di disturbo sono forti mal di testa o dolore al volto, dolore a livello mascellare o mandibolare. Presente nella fibromialgia è anche il disturbo della sensibilità, in particolare formicolii, diffusi a tutto il corpo oppure limitati ad un emisoma (cioè la metà destra o la metà sinistra del corpo) o ai soli arti. Inoltre diminuzione della sensibilità, senso di intorpidimento o di "addormentamento" con la stessa distribuzione. Convivono inoltre disturbi digestivi, dolori addominali spesso in relazione ai cambiamenti climatici o a fattori stressanti. Disturbi urinari con una  aumentata frequenza dello stimolo ad urinare o una vera e propria urgenza minzionale in assenza di infezione delle urine. Dismenorrea e alterazioni della temperatura corporea. Come potete rendervi conto, sono diversi i fattori  implicati nella fibromialgia, in ogni caso ci sono cure che possono migliorare di molto la qualità della vita. Ciò che bisogna fare è non arrendersi, a volte è difficile, a volte si è stanchi, ma piano piano una strada si trova, in bocca al lupo a tutti.

Rosaria Uglietti


giovedì 23 luglio 2015

Quali soluzioni per la depressione?

I farmaci per curare la depressione sono detti antidepressivi e in generale si possono dividere in tre grandi categorie:

Gli antidepressivi triciclici

Gli antidepressivi inibitori delle mono amino ossidasi

Gli antidepressivi a struttura non triciclica o di seconda generazione

Gli antidepressivi triciclici o ATC, son chiamati così per la loro struttura chimica a 3 anelli, sono stati i primi a essere usati dagli anni Cinquanta, essi hanno mostrato chiaramente la loro efficacia sui livelli di serotonina e noradrenalina, con un'efficacia del 70%. Questi antidepressivi, tuttavia, hanno alcuni effetti collaterali sull’acetilcolina, un neurotrasmettitore fondamentale per la trasmissione dell’impulso nervoso, tali effetti sono: tachicardia, aritmie, arresto cardiaco e per tale motivo sconsigliati a pazienti che soffrono di malattie cardiache. Altri effetti collaterali sono secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione urinaria, offuscamento della vista, talora ansia o confusione mentale, disturbi della memoria, astenia, alterazioni ECG e più raramente aumento di peso, alterazioni ematochimiche, ittero epato-cellulare o colostatico, eiaculazione ritardata nell'uomo, reazioni cutanee.

L'altra categoria di antidepressivi sono gli anti-MAO, inibitori della monoaminoossidasi. I MAO sono enzimi che metabolizzano serotonina e catecolamine cioè adrenalina, noradrenalina e dopamina. Gli IMAO o anti monoaminossidasi, inibendo gli enzimi responsabili della metabolizzazione di questi neurotrasmettitori, producono un aumento della concentrazione degli stessi nel sistema nervoso centrale. Non presentano un'efficacia maggiore o particolari vantaggi rispetto agli antidepressivi triciclici, mentre hanno alcuni effetti collaterali maggiori rispetto a essi. Fra gli effetti collaterali si riscontra: eccitamento, insonnia, tremori, allucinazioni, ipotensione, sudorazione ridotta, ritardo dell'eiaculazione, ritenzione urinaria, reazioni cutanee, aumento di peso. In alcuni casi gravi gli I-MAO possono causare crisi ipertensive con emorragia cerebrale anche fatale, preceduta da forti mal di testa, vomito, dolore toracico. Producono inoltre effetti tossici in interazione con sostanze contenti elevate dosi di tiramina quali i formaggi, alcuni vini e birre, fegato, trippa, aringhe, fagioli, banane, fave e fichi.
Una seconda metodica è la terapia elettroconvulsiva, la quale pur avendo un successo ampio nella risoluzione del problema, la riporto solo ed esclusivamente per dovere di cronaca. Esso è giustamente messo in discussione per la sua invasività e per le conseguenze dovute ai fattori secondari che produce sul soggetto, ma essendo qui a riportarvi quelle che nel tempo sono state e sono ancora oggi le possibili soluzioni, ho ritenuto mio dovere farne almeno cenno. Non mi dilungo nella trattazione di ciò, perché verrei meno a quello che è il mio credo professionale. Dobbiamo avere la sospensione del giudizio sull’utente, ma ritengo che a quelle che possano essere delle violenze e per me, la terapia elettroconvulsiva, indipendentemente dal risultato o meno, è una violenza, possiamo obiettare. L’ho riportata quindi solo perché è stata utilizzata e non avrei argomentato in maniera esaustiva quelle che sono le soluzioni alla depressione, senza farne cenno. Chiusa la parentesi elettroconvulsiva, propongo l’ultima, non per importanza ma da un punto di vista cronologico, soluzione al problema depressione, la psicoterapia. Esistono varie scuole di pensiero, ma sembra che la terapia cognitivo comportamentale costituisca quella con un maggior successo in campo.
Quali sono gli aspetti della terapia cognitivo comportamentale?
 L’unione dei termini cognitivo e comportamentale fa riferimento rispettivamente a ciò che accade nella nostra mente, tutti i processi mentali quali ad esempio l’attenzione o la memoria e a tutto ciò che noi facciano.
 La psicoterapia di tale impostazione rimanda al cosiddetto Modello A-B-C, acronimo di Antecedence – Belief - Consequence.  Antecedence è la condizione in cui il soggetto percipiente si trova antecedentemente all'insorgere del comportamento problema, Belief è la convinzione, idea o immagine mentale in seguito alla quale si produce il comportamento problema e Consequence è il comportamento problema che il soggetto mette in atto. Le persone nel loro quotidiano di norma passano direttamente dall’Antecedence alla Consequence, non avendo consapevolezza di quali siano i loro Beliefs che hanno messo in moto la Consequence o comportamento problematico. Quest’ultimo quindi è per loro incomprensibile e soprattutto inaspettato. L'obiettivo del terapeuta cognitivo-comportamentale è di ridurre il comportamento di evitamento e permettere al soggetto quello che è chiamato reframing cognitivo, ristrutturazione cognitiva e aiutare il paziente a sviluppare delle capacità che gli permettano di affrontare la situazione, tali abilità sono chiamate coping. Il soggetto, per riuscire a sviluppare tali capacità è esposto dal terapeuta alla situazione temuta, per comprenderla e indagarla, l’efficacia quindi è data dalla possibilità del terapeuta di poter monitorare quelli che sono gli aspetti influenti dell’ambiente, permettendo al soggetto di promuovere un comportamento capace di superare i suoi ostacoli interni.
Ci sono anche altre impostazioni psicoterapeutiche che si occupano di depressione, ho ritenuto opportuno parlarvi di quella cognitivo comportamentale perché, come ho asserito in precedenza, è la terapia ritenuta migliore nella soluzione al problema depressione, vi saluto dandovi appuntamento a un successivo incontro. Alla prossima





Rosaria Uglietti

Cosa determina la depressione?

Tutti ci chiediamo il perché dell’insorgenza della depressione e il più delle volte le persone affette da questa esperiscono sentimenti di colpa per il loro malessere e la loro incapacità di provare emozioni positive. Attraverso la spiegazione dei motivi che portano a tale patologia, mi auguro che queste persone possano alleviare i loro sensi di colpa
Fattori biologici, neurobiologici e psicologici nell’insorgenza della depressione
Sembra possa esserci una certa ereditabilità dei disturbi depressivi, questa, tuttavia, è  meno probabile per le forme di depressione lievi, mentre sembra incidere più fortemente nelle depressioni ad esordio precoce; si ritiene che ciò possa essere dovuto al fatto che un genitore depresso instaura una relazione non favorevole con il proprio figlio, già geneticamente vulnerabile, che aumenta la probabilità, per il bambino, di sviluppare un disturbo dell'umore.
I fattori  neurobiologici implicati nell’insorgenza della depressione sono alcuni dovuti a delle sostanze presenti nel nostro sistema nervoso chiamate neurotrasmettitori, i quali veicolano le informazioni fra le cellule del sistema nervoso stesso,  la serotonina e la noradrenalina. Altri  inerenti l'asse ipotalamo - ipofisi - surrene, cioè l'asse ormonale che mette in comunicazione le strutture limbiche, l'ipotalamo, e l'ipofisi, con il surrene. Questo asse regola la risposta a lungo termine allo stress, inducendo il surrene al rilascio di  alcuni ormoni, in particolare il cortisolo. I soggetti depressi presentano  una iperattività di tale asse e di conseguenza, elevati dosi di cortisolo nel sangue. Questi ultimi provocano effetti dannosi per tutto l'organismo, tra cui insonnia, diminuzione dell'appetito, diabete mellito, osteoporosi, diminuzione dell'interesse sessuale, aumento dell'espressione comportamentale dell'ansia, immunosoppressione, danni a vasi cerebrali e cardiaci. La depressione quindi, può derivare da un'incapacità dell'encefalo di reagire di fronte a un cambiamento di vita o più in generale ad una qualsiasi fonte di stress oltre i limiti di tolleranza tipici del soggetto. La minor o maggior risposta allo stress da parte dell'asse ipotalamo - ipofisi - surrene in un individuo sarebbe dovuta a influenze genetiche ed ambientali. Quest’ ipotesi, chiamata  ipotesi della diatesi da stress, imputa i disturbi dell'umore ad una causa prima su base biologica ed ereditaria con i geni che ci predisporrebbero quindi a questo tipo di malattia, a sua volta innescata, su tali soggetti predisposti, da cause scatenanti o concause di tipo ambientale e psicologico - traumatiche come appunto eccessive dosi di stress sotto forma di una risposta prolungata di disadattamento dell'individuo alla causa scatenante.

Per concludere

La depressione quindi è una patologia complessa, legata a più cause e ad una articolata  rete di sistemi neurali. Ho preso in esami tali fattori, escludendo le soluzioni che mi riservo di enunciare ad un prossimo appuntamento, per rendere chiaro al lettore quanto sia complessa una diagnosi di tale malattia. Questa è legata a vari aspetti del nostro organismo, vari fattori ognuno dei quali riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita. Ciò mi auguro abbia chiarito a chi sta leggendo in questo momento perché a volte sia difficile diagnosticare a primo colpo la depressione. Sono tali e tanti i fattori primari e secondari scatenanti tale malessere, che solo una accurata anamnesi da parte di uno specialista può portare alla diagnosi e alla cura più appropriata, che differirà in relazione alle cause e alla soggettività dell’individuo. Fondamentale, come sempre è la collaborazione fra i vari specialisti che potranno portare ad una soluzione proficua del problema. Vi saluto augurandomi di aver sciolto qualche dubbio o quanto meno di aver rinfrescato la memoria a quanti di noi nel quotidiano siamo avvolti e coinvolti da questo male.

Sintomi depressivi e variabili espressive

I sintomi che costituiscono la condizione per la diagnosi della depressione sono i seguenti:
Alterazione del sonno , in generale  insonnia con risveglio nelle prime ore del mattino, tuttavia in alcuni casi si può presentare anche ipersonnia.
Significativa perdita di peso, in assenza di una dieta, o significativo aumento di peso, oppure diminuzione o aumento dell'appetito
Affaticabilità o mancanza di energia.
Agitazione o rallentamento psicomotorio.
Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (anedonia), compreso il desiderio sessuale.
Diminuzione della capacità di pensare o concentrarsi, o difficoltà a prendere decisioni, quasi ogni giorno.
 Sentimenti di autosvalutazione oppure sentimenti eccessivi o inappropriati di colpa quasi ogni giorno.
Ricorrenti pensieri di morte, ricorrente ideazione suicida senza elaborazione di piani specifici, oppure un tentativo di suicidio o l'elaborazione di un piano specifico per commettere suicidio.
Allo stesso modo in cui si necessita la presenza di questi elementi per una ragionevole diagnosi di depressione è necessario nondimeno escludere la presenza delle condizioni che di seguito vado ad elencare per non indurre uno specialista in errore nella diagnosi. Essi sono:
I sintomi non devono essere dovuti a effetti psicologici di una sostanza (ad esempio un medicamento, una droga) o a una condizione patologica generale (per esempio ipertiroidismo).
I sintomi non sono considerati per un lutto, ad esempio la perdita di una persona cara.



 Variabili espressive della depressione

Alla depressione grave di cui ho parlato finora si aggiungono una serie di disturbi depressivi dell’umore i quali si suddividono in endogeni o esogeni a seconda della presenza o meno di un fattore sociale scatenante di stress. Fra i principali:
Depressione endogena o malinconica in cui  non si riesce a desumere un fattore  scatenante esterno. Essa è caratterizzata da 5 sintomi quali :stato depressivo ad andamento giornaliero variabile peggiore al mattino, insonnia con risveglio nelle prime ore del mattino, anoressia, agitazione psicomotoria e perdita di interesse nei confronti della vita Questi soggetti hanno nella loro storia uno o più episodi di depressione maggiore. Da un esame elettroencefalografico si evince un disturbo del sonno, in particolare della prima fase del sonno con una riduzione della fase rem, in più della metà di questi pazienti vi sono frequenti risvegli notturni. Tali pazienti non sono caratterizzati da apatia ma da irrequietezza.
Depressione reattiva, dovuta ad un evento scatenante come un lutto, una separazione, un fallimento, i cui sintomi, però, si dimostrano eccessivamente intensi e prolungati rispetto alla causa scatenante. Al suo interno si possono collocare i disturbi dell'adattamento e le reazioni da lutto. Non ci sono i 5 fattori della depressione endogena e i pazienti che ne soffrono sono giovani di età e rispondono male ai farmaci.
La distinzione tra queste due depressioni, non avendo un fondamento scientifico sicuro, è utile per la terapia da proporre ai pazienti.
La depressione atipica dove i soggetti mangiano molto e dormono tanto e sono molto ansiosi.
Un tipo particolare di depressione è il disturbo bipolare costituito da due fasi, la depressiva e la maniacale; il sentimento depresso  della fase depressiva si alterna in alcuni casi all’euforia caratterizzata da comportamenti disorganizzati e pensieri veloci cui lo stesso soggetto non riesce a seguire, in altri a disforia, un senso di irritabilità e di ingiustizia subita.

Legge 180 e TSO, gli articoli

I primi sei articoli della legge 180 riguardano il TSO, essi sono:

Art. 1
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono
essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto
della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni
pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi
ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco,
nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti
delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2,
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione
del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un
comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo
ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al
consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli
di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al
primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione
del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne
dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale
è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca
o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5
Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto
informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo
non è soggetta a registrazione.
Art. 6
Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che
comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e
istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi
psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti
territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto
è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali
obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto
superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute
mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi
e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di
ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti
sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al
precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

martedì 21 luglio 2015

Disposizioni giuridiche nel Progetto Obiettivo


Nell’ambito della legge n° 724 del dicembre 1994, collegata alla legge finanziaria, denominata "Tutela della salute mentale 1994-1996", ritroviamo all’Art. 3, comma 5 la seguente disposizione
nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal Progetto Obiettivo ,utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996.
I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dismessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione.
I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal Progetto Obiettivo
"Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con D.P.R. 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico e dai relativi progetti di attuazione. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto Progetto Obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario. Comma così modificato dalla legge
18 luglio 1996, n. 382, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Il documento della conferenza dei presidenti  delle regioni delle provincie del biennio 1998-2000 riafferma l'impegno di queste ultime affinché ci sia la completa attuazione del Progetto Obiettivo Salute Mentale nelle singole realtà regionali e che il 5% della quota dei fondi sanitari regionali sia destinato alla attività di promozione e tutela della salute mentale. Le regioni, inoltre, nel documento sottolineano "la necessità di realizzare in ogni regione un programma di azioni integrate per la salute della salute mentale che rabbia al centro degli interventi i bisogni del paziente e che operi in stretta connessione con gli atri soggetti della Comunità sociale e territoriale pubblici e privati, per il raggiungimento dell'obiettivo comune della prevenzione, della riabilitazione e della cura fino al reinserimento del luogo di lavoro della persona con disturbi mentali"

Peccato che a dei buoni propositi legiferati, non corrisponda un'altrettanta positiva realtà, ci sono ancora molte strutture territoriali all'interno delle quali il clima non differisce molto da quello manicomiale. Molti pazienti sono ancora trattati con forza e ritengono che ad oggi i manicomi esistono ancora. Alla prossima

 Rosaria Uglietti

Legge 180 gli articoli ...

La legge 180, “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, del 13 maggio 1978, meglio conosciuta come legge Basaglia impone la chiusura dei manicomi e regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi d’igiene mentale pubblici. Questa, in seguito, confluisce nella legge 833/78 del 23 dicembre 1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.
La legge 180 costa di 11 articoli:
Art. 1
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5
Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6
Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7
Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti l’assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8
Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9
Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10
Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente".
Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11
Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Alla prossima 
Rosaria Uglietti

Storia della Maddalena di Aversa ...

Fondato nel 1269 per volere del re Carlo I d’Angiò all’esterno delle mura angioine, il complesso della Maddalena fu edificato nei pressi dell’antica porta San Nicola, oggi via Giovanni Linguiti.
Nato per la cura e assistenza dei malati di lebbra, si ritiene che il complesso fosse gestito dai Cavalieri ospedalieri di San Giovanni che ai tempi amministravano i due terzi dei lazzaretti d’Europa, essendo la lebbra una malattia dominante in tutti i paesi europei. Possiamo trovare una vasta letteratura che riguarda la struttura, la quale nei testi è meglio conosciuta come Hospitale Leprosorum S. Mariae Magdalenae, tuttavia, la diminuzione del numero dei malati e il trasferimento parziale del lebbrosario a Sant’Eligio portarono alla dismissione del complesso nel 1420 con successivo insediamento dei Frati Minori conventuali, i quali attraverso delle modifiche lo trasformarono in convento.
Questi permasero fino al 1813, quando un decreto lo designò come “Ospedale dei pazzi” e un successivo decreto dello stesso anno fece trasferire i Francescani nel convento di San Domenico, inaugurando definitivamente la struttura il 5 maggio 1813 in seguito al trasferimento nella stessa di quaranta folli dall’ospedale degli Incurabili di Napoli. La direzione del nosocomio fu affidata all’abate Gennaro Maria Linguiti e sembra che le cure praticate all’interno fossero  all’avanguardia per i tempi. Queste erano basate su metodi terapeutici tali da permettere ai malati di lavorare e praticare varie attività, fino ad arrivare, in alcuni casi anche a guarigioni. Le coercizioni tipiche dell’epoca, nonché le repressioni e le reclusioni furono del tutto abolite. 
L’Istituto assunse una considerevole fama in tutta Europa, tanto da essere visitato e dai sovrani d’Austria, di Sassonia, di Russia e da medici, filosofi, giuristi, e intellettuali dell’epoca. Con il passare del tempo il manicomio andò ad assumere sempre più l’aspetto di un vero e proprio ospedale, migliorando e incrementando il personale sanitario e di assistenza.
Presso tale struttura, nel marzo 1944, fu costituito il Comando del Centro raccolta profughi del Ministero degli Interni, ciò causò un allontanamento di molti folli che, dispersi o ricoverati in altri luoghi, torneranno ad Aversa solo nel 1946, quando la vita ospedaliera riprese a esserci.  Si giunse, quindi, in seguito al degrado degli anni del conflitto mondiale e del dopo-guerra, al riconoscimento di Aversa come punto di riferimento nell’ambito psichiatrico, fino alla chiusura avvenuta verso la fine degli anni Ottanta del Novecento. 
Ecco questa la storia della Maddalena, alla prossima per nuove storie e approfondimenti ... 
Rosaria Uglietti